Oggi pertanto vorrei prendere in considerazione un argomento di solito ritenuto ostico che è quello della giurisprudenza relativa ai nostri animali, affinché siano note le condizioni indispensabili al vivere civile e al rispetto reciproco per una corretta valorizzazione del rapporto uomo-animale.
Prenderò in esame una serie di leggi, norme e decreti di cui è utile conoscere l'esistenza per non incorrere in sanzioni e soprattutto per non passare dalla ragione al torto, nelle varie circostanze che si possono realizzare nella quotidianità.
Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina
L'iscrizione è obbligatoria, per tutti i cani di proprietà e va effettuata entro 60 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso (ovviamente nel caso in cui l'allevatore non abbia provveduto in proprio. Se non l'ha fatto, non si è messo in regola con la legge...ma se non provvedete a colmare le sue lacune entro 2 mesi dall'acquisizione del cane, quelli non in regola diventate voi).
L'identificazione avviene ormai in tutto il territorio nazionale attraverso l'impianto di un microhip sottocute (vedi post sul microchip) ad opera del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASL oppure dai Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati e appositamente abilitati (ovvero dotati di collegamento adsl presso la loro struttura).
Viaggi, spostamenti e vacanze:
1)-Trasporto su veicoli a motore
Il vecchio articolo 169 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, che vietava il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno se non con adeguate gabbie o strumenti di protezione, è stato modificato. Ora l'articolo 86 del decreto Legge 10/9/1993 permette al cane di viaggiare senza particolari accorgimenti anche se resta scontata l'attenzione che ogni conducente dovrà prestare ai propri animali a bordo, ovvero dovrà vigilare ed evitare che questi ultimi determinino ostacoli o impedimenti di qualsivoglia natura alla guida del mezzo stesso e alla sicurezza del guidatore.
2)-Trasporto su mezzi pubblici
Generalmente i cani di taglia piccola e media possono viaggiare se tenuti al guinzaglio ed in modo tale da non recare disturbo. Eventuali danni provocati dal cane sono ovviamente sempre a carico del proprietario.
È bene comunque consultare il regolamento delle aziende municipalizzate e private, che potrebbe essere differente a seconda delle città.
3)-Trasporto in aereo
Generalmente fino a 5 kg il cane può viaggiare a bordo al fianco o in braccio al proprietario.
Oltre i 5 kg. deve viaggiare in appositi vani-bagaglio (ovvero nella stiva), all'interno di gabbie speciali che quasi sempre sono noleggiate o vendute negli uffici delle compagnie aeree.
Il prezzo per il costo del biglietto si aggira in genere attorno all'1% della tariffa ordinaria di 1ª classe per ogni chilo del peso del cane.
È comunque bene informarsi presso ciascuna compagnia e le autorità aeroportuali.
4)-Trasporto in treno
Purtroppo viaggiare con un animale in treno (Trenitalia) non è sempre semplicissimo, soprattutto se abbiamo un cane di taglia media, grande o gigante.
Le limitazioni sono molte:
- Cuccette: non può viaggiarvi alcun animale (eccezione fatta per i cani guida dei non vedenti)
- Eurostar: possono accedervi solo gatti o cani di piccola taglia che viaggiano gratis, ma obbligatoriamente in una gabbia (trasportino o kennel) di dimensioni non superiori a 32x32x50 cm (ammessi senza restrizioni e gratuitamente i cani guida per non vedenti)
- Vetture letto: tutti i cani possono viaggiare purchè si prenoti l'intero compartimento e si paghi una quota di 50 euro per il trasporto e la disinfestazione del compartimento. (i cani guida per non vedenti viaggiano gratuitamente)
- IC/EC, ICN (posti a sedere) E, R, D, iR: i cani guida per non vedenti e i cani di taglia piccola contenuti in una gabbia di dimensioni non superiori a 70x50x30 cm viaggiano gratuitamente, i cani più grandi possono viaggiare solo se gli altri passeggeri lo consentono e pagando un biglietto pari alla metà del biglietto di seconda classe.
5)-Trasporto su navi e traghetti
I cani possono viaggiare o negli spazi adibiti appositamente o nelle cabine individuali.
Per quanto riguarda gli altri animali di piccola taglia, di solito se portati nell'apposito trasportino (nel rispetto del loro benessere) non vengono differenziati dal restante bagaglio a mano.
Questo però dipende dalla sensibilità e dalle norme di ciascuna compagnia marittima.
6)-Trasporto in taxi
Purtroppo non tutti i tassisti accettano gli animali. Sarebbe dunque opportuno farlo presente preventivamente al centralinista, all'atto della prenotazione, in maniera tale che questi possa smistare la chiamata ad un tassista di turno che abbia dato la sua disponibilità in tal senso.
7)- Il cane al mare
Sulle spiagge non è consentito l'ingresso ai cani, esclusi i cani-guida per ciechi e - previa autorizzazione della Capitaneria di Porto - quelli da salvataggio tenuti al guinzaglio.
Anche se ultimamente si stanno diffondendo lungo il litorale italiano degli stabilimenti privati che non solo ne autorizzano l'entrata ma si dotano anche di servizi pensati ad hoc per i cani e i loro proprietari.
8)-Trasporto all'estero
In gran parte dei paesi stranieri è necessario un doppio certificato rilasciato dal veterinario dell'ASL: il primo di "buona salute" ed il secondo che attesti l'avvenuta vaccinazione antirabbica.
E comunque ormai dal 1 ottobre 2004 per viaggiare in tutta la comunità europea (regolamento CEE 998/2003) per cani, gatti e furetti è obbligatorio il passaporto,che viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASL, previo appuntamento: quando si va a richiederlo bisogna portare con sé l'animale col suo libretto di vaccinazione, perché è richiesta l'antirabbica.
Si deve anche dimostrare la regolare iscrizione all'anagrafe canina (se si tratta di un cane). Una volta in possesso del passaporto, per il rinnovo potrà provvedervi lo stesso veterinario libero professionista, purché sia già abilitato ad effetturare l'iscrizione all'anagrafe canina.
Ricordiamo però che il solo passaporto non è sufficiente per viaggiare nel Regno Unito, in Irlanda, Malta, Norvegia, Finlandia e Svezia: per questi Paesi è necessario che l’animale sia anche testato per la presenza di anticorpi che attestino la vaccinazione antirabbica (che deve essere stata eseguita almeno 21 giorni prima), un trattamento per le zecche e un trattamento contro l’echinococcosi e in alcuni di essi sono richieste, oltre alla vaccinazione antirabbica, anche quella contro il cimurro e/o la leptospirosi.
Essendo le operazioni notevolmente lunghe, occorre pensarvi per tempo e non ridursi all'ultimo minuto, pena il rischio di dover partire senza il proprio animale al seguito.
È buona norma dunque chiedere informazioni presso il consolato del paese dove ci si intende recare con il proprio animale almeno 3-4 mesi prima della partenza, per avere il tempo di adempiere a tutti gli obblighi burocratici richiesti.
A proposito di Rabbia:
Nonostante il nostro paese dal 1987 sia ormai libero da questa terribile malattia, ancora ci si rifà al Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR, 8 Febbraio 1954, n. 320) dove l'Art. 83 recita "Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani (ora abolita). A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia (anche quest'ultima norma è venuta a cadere con l'introduzione dell'applicazione del microchip e dell'obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
c) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (quest'ultima ancora in vigore e reiterata più volte dalle varie ordinanze che si sono susseguite ultimamente per la tutela dei cittadini dai cani morsicatori).
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
L'unica novità recente è data dal fatto che non è più in vigore l'obbligatorietà della vaccinazione suddetta per chi si deve recare in Sardegna; ma è consigliabile a tutti coloro i quali si debbano recare in regioni confinanti con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, dato che in questi paesi si registrano ancora, sebbene sporadicamente, casi di Rabbia, in particolare silvestre (ovvero riguardanti animali selvatici).
Per non parlare poi di tutti gli altri paesi dove c'è un rischio elevato e ben documentato della diffusione di questa malattia (in particolare tutti gli stati dell'Est Europa).
Ad ogni modo per mantenersi aggiornati in tempo reale sulla situazione di tale pericolosa zoonosi suggerisco di visitare il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che con il suo bollettino fotografa costantemente la situazione di questa malattia all'interno dei confini europei, oltre a dare informazioni tecniche e scientifiche circostanziate.
Gestione e conduzione del cane:
Per quanto riguarda la gestione/conduzione del cane in luoghi aperti al pubblico è in vigore a livello nazionale l'ultima ordinanza ministeriale dedicata al problema delle aggressioni da parte di cani, che a partire dal 13 Gennaio 2007, ripropone una lista di 17 razze di cani (che elenco qui di seguito) per i quali, in deroga alla normativa esistente, si impone in ogni luogo pubblico l’obbligo dell’uso contestuale del guinzaglio e della museruola, rifacendosi a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Ricordiamo ancora che:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita',
è vietato acquistare o detenere cani delle seguenti diciassette varietà di cani, più i loro incroci:
- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da serra da Estreilla
- Dogo argentino
- Fila brazileiro
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di
un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
I) il taglio della coda;
II) il taglio delle orecchie;
III) la recisione delle corde vocali;
Il divieto di cui al punto I lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Tra le altre cose inoltre sancisce che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Maltrattamento:
Oltre alla legge n.189 sopra citata e che rappresenta un serio passo in avanti in materia di riconoscimento di diritti per i nostri animali, bisogna considerare anche i seguenti articoli del C.P. e del C.C.:
Art. 727 Codice Penale (Maltrattamento di animali)
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi,
spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Art. 638 Codice Penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. (...)
Art. 146 Leggi sanitarie (Sostanze velenose)
Chiunque (omissis) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Animali in condominio:
Testo a cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane:
"Se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto di acquisto.
Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di un animale. Se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sarà menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sarà da voi accettato. In questo caso i vicini potranno agire contro di voi solo se l'animale arrecherà gravi disturbi al vicinato, ma ricordiamo l'articolo n. 844 del Codice Civile: "Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi..."
La giurisprudenza ha affermato che l'art. n. 844 C.C., pur riferendosi direttamente alla proprietà fondiaria, va applicato anche nei rapporti tra condòmini. Ne consegue che sono da ritenersi illecite le immissioni che, non solo per intensità, ma anche per frequenza, sono tali da provocare disturbi o malesseri a persone di normale sopportazione (e non a persone particolarmente insofferenti o addirittura noiose)."
Omessa custodia:
Art. 672 Codice Penale (Omessa custodia e mal governo di animali)
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone (c.c. 2052).
Art. 2052 Codice Civile (Danni da animali)
Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
E' di recente promulgazione la legge 189 del 2004 , citata poco sopra, che modifica l'art. 727 (Abbandono di animali) del Codice penale, stabilendo che "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".
Il D. L.vo 27 gennaio 1992, n.116 detta, fra l’altro, una serie di prescrizioni che escludono l’impiego di animali randagi nella sperimentazione e consentono di controllare e seguire gli animali a tale uso destinati in ogni fase, prevedendo anche, all’art.14, comma 4, le sanzioni in caso di contravvenzione.
Dai dati che annualmente le Regioni inviano al Ministero della Salute risultano 5.350.000 cani di proprietà e 690.000 cani randagi di cui solo un terzo ospitati nei canili rifugio.
A tutti sarà capitato di vedere cani sul ciglio della strada che vagano confusi senza meta.
Spesso improvvisamente decidono di attraversare la strada, mettendo a rischio non solo la loro vita, ma anche quella dei guidatori. Ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali causati da animali abbandonati o randagi, che portano ad un pesante bilancio delle persone ferite o che addirittura perdono la vita.
Chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo!