E' del 22 ottobre scorso una circolare (risoluzione N.396/E) dell'Agenzia delle Entrate volta a chiarire ogni dubbio ai contribuenti in merito alla detraibilità ai fini Irpef dei cosiddetti parafarmaci.
In essa si specifica che la spesa per tali generi della farmacopea ufficiale (siano essi integratori alimentari, prodotti fitoterapici, pomate, colliri et similia) non è in ogni caso ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta prevista all'art.15 comma 1, lettera c) del Tuir.
Di conseguenza si evince che tali prodotti, cioè tutti quelli da banco ovvero liberi di essere acquistati senza l'obbligo di ricetta medica, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte con la Finanziaria 2007 in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali e dunque anche per quel che riguarda quelli veterinari vige la stessa regola.
In essa si specifica che la spesa per tali generi della farmacopea ufficiale (siano essi integratori alimentari, prodotti fitoterapici, pomate, colliri et similia) non è in ogni caso ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta prevista all'art.15 comma 1, lettera c) del Tuir.
Di conseguenza si evince che tali prodotti, cioè tutti quelli da banco ovvero liberi di essere acquistati senza l'obbligo di ricetta medica, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte con la Finanziaria 2007 in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali e dunque anche per quel che riguarda quelli veterinari vige la stessa regola.
2 commenti:
i Farmaci senza obbligo di prescrizione si possono detrarre eccome! Non si possono detrarre gli integratori. Chiedete delucidazioni al farmacista. Quindi anche i farmaci acquistati in parafarmacia sono detraibili!
Le ultime notizie dicono che sui parafarmaci non spetta la detrazione (risoluzione del 22/10/2008 n.396)...è una notizia da parte della Direzione dell'Agenzia delle Entrate, anche se in contrasto con alcuni pareri delle Direzione Regionali della stessa.
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