giovedì 11 settembre 2008

Il cane può entrare al ristorante?

Colgo l'occasione per riportare un interessante articolo sull'argomento pubblicato nell'ultimo numero di Professione Veterinaria, riguardo al tema dell'accesso nei locali pubblici da parte dei nostri cani: la legislazione in merito purtroppo è piuttosto vaga e controversa, e spesso lascia spazio ad interpretazioni contraddittorie.
Vediamo dunque di tentare di far maggiore chiarezza sull'argomento.
A livello nazionale, sono poche le indicazioni normative in tema di accesso degli animali di compagnia nei locali pubblici.
Si deve essenzialmente guardare al Decreto del presidente della Repubblica n. 320 del 1954 che istituisce il «Regolamento della polizia veterinaria».
In base a tale Regolamento deve ritenersi generalmente ammesso l’accesso di cani e gatti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, purché siano condotti a guinzaglio e muniti di museruola.
Altre norme statali in materia di igiene e sanità, invece, impongono il divieto di ingresso ai cani e gli altri animali all’interno degli ospedali o nei locali in cui si preparano cibi (cucine, stabilimenti di confezionamento, negozi di generi alimentari e simili), mentre alcune norme di pubblica sicurezza vietano l’ingresso degli stessi all’interno di cinema e teatri, durante le rappresentazioni.
DIFFERENZE TRA REGIONI E COMUNI
Ma la normativa va necessariamente raccordata con ulteriori normative di carattere regionale o comunale, che ben possono estendere i casi di divieto di accesso degli animali di compagnia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Numerosi Comuni, ad esempio, hanno emesso precise ordinanze che vietano tassativamente l’ingresso degli animali in tutti i locali pubblici, senza alcuna distinzione, prevedendo pesanti sanzioni per i trasgressori, mentre altri regolamenti regionali o comunali, a dire il vero la maggioranza, lasciano un ampio margine di discrezionalità ai singoli gestori dei locali, rimettendo agli stessi la decisione se accettare o meno gli animali all’interno dei propri esercizi.
Nei casi in cui sia negato l’ingresso, però, è bene ricordare che il gestore dovrà premurarsi di segnalarlo con una apposita indicazione sulla porta del locale, altrimenti egli non potrà rifiutare l’accesso al cliente che si presenti accompagnato dal proprio cane o gatto, ovviamente tenuto al guinzaglio.
CAPITOLO A PARTE: I CANI GUIDA
Da ultimo, resta da evidenziare che la legge n. 37 e dell’8 febbraio 2006 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 52 del 3 marzo 2006, prevede una multa da 500 a 2.500 euro per chiunque ostacoli l’ingresso dei cani guida per ciechi negli esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.
Su tali mezzi, inoltre, l’obbligo di museruola per il cane guida sorgerà soltanto a seguito di espressa richiesta del conducente o dei passeggeri.
Per quanto mi riguarda aggiungerei soltanto che in un periodo come questo, in cui la lotta al randagismo è diventata una delle priorità anche nel nostro paese, forse sarebbe auspicabile adoperare il buon senso comune per quanto riguarda l'interpretazione di tali leggi, facendo in modo di consentire, ogni volta che sia possibile, l'accesso dei nostri beniamini; ma soprattutto sarebbe opportuno che prevalga altresì la buona educazione e la civiltà dei proprietari dei cani, affinché l'amore per i nostri amici a quattrozampe non divenga rigida intolleranza e odio irrazionale.
Basterebbe come al solito guardare all'esempio di altri paesi europei, in cui l'amore e il rispetto per gli animali fanno si che siano benacetti ovunque; ma forse prima di tutto occorrerebbe che si sviluppasse una salda e radicata cultura dell'educazione civica che purtroppo da noi sta scomparendo...

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