domenica 15 giugno 2008

Prime conseguenze tangibili della Legge n°189/2004

In continuità col precedente post vorrei approfondire i primi casi di applicazione della legge contro il maltrattamento degli animali (189/2004) varata 4 anni orsono, di cui avevo già accennato nel post "Gli animali e la Legge".
Faccio presente che i tre casi citati sono stati riportati dal quotidiano ANMVI on line.

MALTRATTAMENTO NON SOLO PER IL SENSO COMUNE
“E’ reato di maltrattamento, anche nella formulazione novellata, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore".
E’ quanto sentenzia la Cassazione, intervenendo su un caso di maltrattamento in un canile in provincia di Massa Carrara risalente al 2006, quando il Tribunale aveva riconosciuto colpevole il titolare gestore della struttura, perché “sottoponeva a maltrattamenti i cani ivi custoditi con modalità di allevamento particolarmente dolorose”.

L’interessato aveva fatto ricorso, ma la Cassazione ha confermato all’inizio di novembre tutti gli estremi di reato ai sensi del Codice Penale, riservandosi anche di commentare: “è davvero incomprensibile come il ricorrente possa sostenere che sia mancata, da parte del giudice di merito, la sofferenza inferta agli animali”.
Il titolare del canile si era difeso sostenendo fra l’altro la “non ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato”, una tesi rigettata dalla Corte, che ha ritenuto invece di basarsi sulla documentazione prodotta a suo tempo dai Carabinieri e dalla veterinaria nominata CTU, documentazione che provava “maltrattamenti di tipo ambientale, igienico e alimentare” e concludeva che il canile era “nient’altro che un ghetto per animali sfortunati imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza”.
La condanna della Corte è stata di 1000 euro più il pagamento delle spese processuali.

IL COLLARE ANTIABBAIO E' MALTRATTAMENTO
Con la sentenza n.15061, sezione terza penale, la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo - ordinato dal Gip del Tribunale di Vicenza - del cane meticcio della signora G.S. di Carrè (Vicenza), indagata in relazione ai reati di cui all’art. 544-ter del Codice penale (maltrattamento di animali, punito con la reclusione fino a un anno o con multa fino a 15.000 euro) perché maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell'animale.
La Suprema Corte ha rigettato i due motivi del ricorso della Signora condannandola al pagamento delle spese processuali. Nella sentenza si legge che: “L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica Ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, (il riferimento è all’ordinanza del 5 luglio 2005 con la quale il Ministero della Salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727 del Codice penale) rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale.

In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 C.P. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 C.P. (stato di necessità), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).”
Inoltre la sentenza ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del cane: “(…)
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice penale) che, ai sensi dell'articolo 544 sexies del Codice penale, prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'articolo 727 del Codice penale, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip. Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.”(fonte: LAV)

CASSAZIONE: CANE IN AUTO AL SOLE E' REATO
Condannato per maltrattamento dal Tribunale di Udine, un proprietario che aveva lasciato il cane in auto al sole, si era difeso mostrando la documentazione fotografica che evidenziava che il cane ne era uscito in buone condizioni.
Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza depositata ieri, ha confermato la condanna e l'ammenda di 1.200 euro non solo perché la testimonianza di un carabiniere diceva che il cane non stava affatto bene, ma anche perché la sofferenza dell'animale non è tale solo se produce conseguenze ma non consiste "nei soli patimenti": anche se non c'è la volontà di infierire, la sofferenza di un animale è reato penale.
Il proprietario in questione si era recato al supermercato, lasciando il suo cane di taglia medio-piccola "chiuso all'interno dell'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un'ora".
I carabinieri sono riusciti ad aprire la portiera per far uscire l'animale, il quale aveva dato "segni visibili di disagio" ("cercava l'ombra tra i sedili anteriori e posteriori").
L'animale "appariva assetato" tanto "che "si rendeva necessario somministrare subito dell'acqua" per "un inizio di disidratazione".
Il quadro corrisponde a condizioni incompatibili con la natura animale ed è produttivo di gravi sofferenze, secondo concetti indicati nell'art. 727 c.p.
Per i giudici della Cassazione si tratta di "concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività", sono cioè "entrati a far parte della sensibilità della comunità" sulle quali si è basato il legislatore nel formulare la Legge 20 Luglio 2004, n°189.

Tutto ciò ci testimonia che qualcosa sta finalmente cambiando e non solo nella sensibilità comune, ma per fortuna anche a livello di legislazione e regolamenti che hanno a che vedere col vivere civile.
E difatti pure l'abbandono di animali (espressamente regolamentato dalla legge 189) è diventato finalmente un vero e proprio reato per il quale si prevedono punizioni molto severe: ormai chiunque abbandoni il proprio cane sul ciglio della strada prima di partire per le vacanze, rischia di finire in carcere.
Insomma molti passi in avanti sono stati fatti, soprattutto in un paese come il nostro, ben lungi dall'evoluzione seguita da altri paesi europei dove già nel 1977 (a Londra) si era stesa la "Dichiarazione Universale dei diritti degli animali", poi proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, il cui testo, che riporto qui di seguito, fu redatto nel corso di numerose riunioni internazionali da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali per la protezione animale, tra cui anche l'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) e la Lega Italiana per i Diritti dell'Animale (LIDA):

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (D.U.D.A.)

Preambolo
  • Considerato che ogni animale ha dei diritti;
  • considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
  • considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
  • considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
  • considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
  • considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

Si proclama:

Art. 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Art. 2 - a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Art. 3 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia
Art. 4 - a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Art. 5 - a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Art. 6 - a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Art. 7 - Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Art. 8 - a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Art. 9 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Art. 10 - a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Art. 11 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Art. 12 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Art. 13 - a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Art. 14 - a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

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