giovedì 8 gennaio 2009

Nuova Ordinanza per il divieto di esche avvelenate

Proprio ieri il notiziario ANMVI Oggi ha pubblicato la seguente notizia che cito qui testualmente, data l'importanza:

Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un'Ordinanza recante norme sul "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati".
Il provvedimento, firmato a fine dicembre e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell'uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.
All'articolo 2 dell'Ordinanza sono precisati i compiti del medico veterinario:

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
L'ANMVI ha inviato una richiesta di chiarimento al Settore Salute del Ministero circa le modalità di invio delle spoglie.
I cadaveri di animali da compagnia sono infatti classificati come sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di categoria 1 per cui dovrebbero essere spostati con veicoli con particolari caratteristiche e autorizzati dall'asl, ai sensi del regolamento CE 1774/2002.
In caso di sospetto avvelenamento di un animale, il veterinario è indicato come il punto di riferimento essenziale per il pubblico.
Qualora si verifichi un evento potenzialmente pericoloso: ingestione di veleni o sostanze tossiche (topicidi, pesticidi, fitofarmaci, lumachicidi o sostanze non note) oppure sovradosaggio o scambio accidentale di farmaci, ingestione di piante, funghi, ecc. da parte di animali domestici è necessario valutare subito il rischio di intossicazione, contattare un medico veterinario o recarsi presso il più vicino pronto soccorso veterinario.
La raccolta delle seguenti informazioni è estremamente importante per poter rispondere alle domande del medico veterinario:
1. identificare nel modo più preciso possibile la sostanza con la quale il nostro animale è venuto a contatto (nome commerciale del prodotto ed eventuali indicazioni di rischio in etichetta);
2. osservare le caratteristiche macroscopiche del prodotto: odore, colore, aspetto (es. schiumosità);
3. fornire indicazioni circa la quantità assunta in modo accidentale o intenzionale;
4. comunicare la via di esposizione (inalazione, ingestione, contatto cutaneo ecc.);
5. indicare il luogo (aperto o chiuso);
6. comunicare il tempo trascorso dall'ingestione e tra l'ingestione e la comparsa di eventuali sintomi.
Se il Veterinario non può intervenire subito, può comunque fornire indicazioni utili circa il comportamento da tenere e gli eventuali interventi di primo soccorso che il proprietario può mettere in atto (indurre il vomito, mantenere calmo l'animale, non somministrare latte ecc.).
Ma tali operazioni, raccomanda il Ministero, vanno eseguite solo su indicazione del medico veterinario.
I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l'obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali.
Nel caso in cui la forma commerciale sia un'esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale "bersaglio".
Per ulteriori approfondimenti è disponibile un apposito link del Ministero della Salute:

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