martedì 3 marzo 2009

Finalmente promulgata la nuova ordinanza sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Il Sottosegretario Francesca Martini ha presentato oggi alla stampa la nuova "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".
Il provvedimento arriva dopo gli ultimi, tragici, casi di cronaca.
L'ordinanza, come ha già anticipato dall'On. Martini avrà 24 mesi di validità, ma è prevista la proposta di un ddl sui cani prima che scada.
A differenza della precedente ordinanza (emanata dall'ex Ministro della Salute Livia Turco, e scaduta a gennaio 2009) non ci sarà però nessuna lista delle razze pericolose.
I cani sono considerati tutt'al più "impegnativi".
Patentino obbligatorio per i cani impegnativi
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino.
Questi percorsi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi.
I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi.
Proprietario/detentore sempre responsabili
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
Così, chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono:
  • utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  • portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  • assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
  • E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Il registro dei cani aggressivi e l'intervento terapeutico
I cani che hanno dato segno di aggressività saranno inseriti in un apposito registro.
"Per quest'ultimi - ha detto nei giorni scorsi Martini - diventa obbligatoria sia la museruola che la sottoscrizione di una polizza per danni conto terzi".
Nel frattempo, il sottosegretario ricorda che "in base al Regolamento vigente di Polizia Veterinaria il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici obbligatoriamente o con il guinzaglio o con la museruola mentre nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e museruola.
Conseguentemente chi trasgredisce tali disposizioni è perseguibile".
A seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani a rischio potenziale elevato di aggressività.
Divieti
Sono vietati:
  • l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
  • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  • la sottoposizione di cani a doping;
  • gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  1. recisione delle corde vocali;
  2. taglio delle orecchie;
  3. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle 68 razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia.
Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario.
Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di quanto disposto dall'ordinanza sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale:
"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.."
Tengo a precisare che tale ordinanza entrerà in vigore entro 30-40 giorni.
Attualmente il provvedimento sta per essere analizzato ai fini della registrazione e dovrà passare dalla Corte dei Conti. Sarà poi pubblicato in Gazzetta ufficiale entro un mese o poco più.

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