Visualizzazione post con etichetta scontrino muto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta scontrino muto. Mostra tutti i post

venerdì 19 settembre 2008

Spese Veterinarie: serve il Codice Fiscale?

Cito l'articolo pubblicato proprio stamattina dal nostro quotidiano d' informazione on line (ANMVI Oggi), a proposito di alcuni chiarimenti in merito alle deduzioni e detrazioni per spese veterinarie relative all'acquisto di farmaci, ricordando al solito, come premessa iniziale, che l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR prevede per le spese veterinarie, la detrazione del 19% fino all'importo di 387,34 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
Null'altro dispone in merito alle modalità di documentazione delle spese suddette, che rimangono quelle tradizionali.
Di conseguenza, la detraibilità delle spese veterinarie certificate con lo scontrino fiscale della farmacia potranno essere detratte anche senza l'indicazione fiscale del beneficiario.
Il Sole 24 Ore torna a fare chiarezza sul cosiddetto "scontrino parlante" che consente vantaggi fiscali per le spese relative all'acquisto di medicinali, farmaci veterinari inclusi.
Tenuto conto delle " obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare (la N°30/E del 28/03/2008) che "le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Resta inteso che -recita la circolare in questione- "per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006", ovverosia per quanto riguarda la documentazione da presentare ai fini delle detrazioni/deduzioni-IRPEF all'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, non saranno più considerati validi i cosiddetti "scontrini muti" emessi a partire dal 1 gennaio di quest'anno.

venerdì 18 aprile 2008

Lo scontrino "muto"(aggiornamento post detraibilità spese veterinarie)

Sull'ultimo numero di "Professione Veterinaria" è comparso un articolo che riporto qui di seguito, perché va a completare le informazioni che avevo fornito con il mio post relativo all'argomento "detraibilità delle spese veterinarie", chiarendo alcuni dubbi leciti e quindi credo possa interessarvi, soprattutto in considerazione delle prossime scadenze fiscali:

Lo scontrino "parlante" ha messo in difficoltà i contribuenti.

Per agevolare il recupero delle spese sostenute nel 2007 per l'acquisto dei medicinali, farmaci veterinari compresi, sarà possibile integrare lo scontrino con l'indicazione del codice fiscale su un foglio aggiunto.
I chiarimenti vengono dal Fisco e riguardano le deduzioni e detrazioni per spese relative all'acquisto di medicinali, farmaci veterinari inclusi.
Tenuto conto delle "obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare che "le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l'indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
La concreta applicazione delle regole previste per lo scontrino parlante ha infatti esposto gli operatori del settore e i contribuenti interessati ad “oggettive difficoltà, con riferimento sia all'adeguamento della strumentazione necessaria per il rilascio del documento di spesa con le caratteristiche prescritte sia all'acquisizione dell'apposita documentazione, alternativa allo scontrino "parlante", rilasciata dal farmacista”.

La circolare ricorda comunque che per la certificazione delle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.
Escluso il caso della cessione del farmaco, lo "scontrino parlante" che consente la detrazione ai fini Irpef, vale anche per i medicinali veterinari acquistati dai clienti.
Già "la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14.6.2001 ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario sia per l'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti".
Per poter usufruire della detrazione occorre essere in possesso sia della prescrizione del medico veterinario sia dello scontrino fiscale.
Non è quindi possibile autocertificare l'acquisto di medicinali da banco necessari per la salute degli animali.
I medicinali veterinari scontano l'IVA del 10% e la prevista detrazione Irpef si applica sul lordo del corrispettivo pagato, quindi IVA compresa.